Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la spesa di lire 10 milioni per la sistemazione di spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964, per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse del servizio metrico, in eccedenza ai limiti del rispettivo stanziamento.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE