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Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore delle vedove di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per il medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 3

1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE