diritto.io

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due paesi, con scambi di note concluso a Praga il 27 luglio 1966

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato l'accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con scambi di note, concluso a Praga il 27 luglio 1966.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrispondera' per i casi previsti dall'accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica e giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - sara' commisurato, per i beni mobili, per i beni immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1945.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione, autorizzera' la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritto ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo.

Art. 4

1. Le somme corrisposte dal Governo cecoslovacco a norma dell'articolo 3 dell'accordo ed il controvalore dei titoli azionari, ivi compresi i dividendi di cui all'allegato B dell'accordo stesso, saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

2. Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati all'articolo 3, l'ammontare eccedente verra' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5

1. Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilita' del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi col trattato medesimo.

Art. 6

1. Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE