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Costituzione del comitato nazionale per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Vittoria e autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di manifestazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica un comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario della Vittoria, con il compito di predisporre e di organizzare un programma di manifestazioni celebrative sul piano nazionale.

Art. 2

1. Il comitato nazionale di cui al precedente articolo e' cosi' composto:

2. Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

3. Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o, in mancanza, un Ministro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vice presidente;

4. un vice Presidente del Senato e un vice Presidente della Camera dei deputati designati dai Presidenti delle rispettive assemblee;

5. Ministro per gli affari esteri;

6. Ministro per l'interno;

7. Ministro per la difesa;.

8. Ministro per la pubblica istruzione;

9. Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

10. Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

11. Ministro per il turismo e lo spettacolo;

12. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

13. Presidente della RAI-TV;

14. Presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

15. Presidente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

16. Presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

17. Presidente dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare e Presidente del Gruppo medaglie d'oro;

18. un rappresentante delle associazioni d'arma;

19. Capo di stato maggiore della difesa;

20. i sindaci di Roma, di Trento, di Trieste e di Vittorio Veneto;

21. un rappresentante delle Associazioni giuliane, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

22. un rappresentante degli italiani all'estero designato dal Ministro per gli affari esteri;

23. il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

24. due docenti di storia del Risorgimento designati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3

1. Alle dipendenze del comitato nazionale e' costituita una giunta esecutiva cosi' composta:

  1. 1) il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

  2. 2) un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri;

  3. 3) un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione;

  4. 4) un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni;

  5. 5) l'amministratore delegato della RAI-TV;

  6. 6) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci.

2. Spetta alla giunta esecutiva:

  1. 1) formulare le proposte e le iniziative da sottoporre al comitato nazionale per l'approvazione;

  2. 2) dare attuazione ai deliberati del comitato nazionale.

3. La giunta esecutiva si avvarra' di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

1. Tutti gli atti ed i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per i contratti dello Stato.

2. I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

Art. 5

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di 600 milioni di lire, di cui 70 milioni destinati alle associazioni d'arma per i raduni celebrativi del 500 anniversario della Vittoria.

2. I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento dal presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.

3. Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dallo articolo 56 della legge di contabilita' di Stato e successive modificazioni.

Art. 6

1. Il comitato di cui sopra puo' avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art. 7

1. Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 600 milioni.

2. La somma di lire 600 milioni sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 9

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1968
SARAGAT
LEONE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA