Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati
Testo vigente
Titolo I. Procedure di consultazione sui problemi dell'occupazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si dara' luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali de lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento dell'occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attivita' produttive.
2. Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.
Titolo II. Intervento straordinario della cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
Titolo III. Assegni familiari ai disoccupati e agli operai in cassa integrazione
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennita' o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
2. Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresi', per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennita' di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.
4. Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.
Art. 7
1. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.
Titolo IV. Disposizioni sull'assistenza ai disoccupati
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 2236
Art. 9
1. Il trattamento di cui all'articolo precedente e' erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 2236
Art. 10
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennita' di disoccupazione o il trattamento speciale di cui al precedente articolo 8.
2. A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresi' l'integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei lavoratori disoccupati.
Titolo V. Assegno ai lavoratori anziani licenziati
Art. 11
1. Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
2. L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni.
3. L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.
4. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
5. L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
6. I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.
7. Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonche' quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni.