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Disposizioni concernenti i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo e degli allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, anche se interessano terreni di proprieta' di terzi, sono autorizzati, previo parere dell'ente locale per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, siano o meno detti raccordi esercitati direttamente dall'azienda medesima.

Art. 2

1. L'equiparazione alle ferrovie private di seconda categoria, stabilita dall'articolo 6 della legge 30 giugno 1906, n. 272, riportato all'articolo 55 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per i binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprieta' di terzi, non sussiste per i raccordi ed allacciamenti attraversanti terreni di terzi che si diramano da impianti delle ferrovie dello Stato.

2. Spetta, in tal caso, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato promuovere, per le espropriazioni che si rendessero necessarie, la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, da farsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

3. Per i detti raccordi resta applicabile la disposizione dell'articolo 5 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, concernente la servitu' del passaggio coattivo per le ferrovie private di seconda categoria.

Art. 3

1. Le competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di raccordi sono trasferite all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.

Art. 4

1. Per la costruzione e l'esercizio di tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, si applicano le norme e condizioni di sicurezza stabilite per gli impianti similari delle ferrovie dello Stato.

Art. 5

1. Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142, che assoggetta a tasse erariali i trasporti che si effettuano per conto di terzi sulle ferrovie private di seconda categoria, si applica anche ai trasporti che si effettuano per conto di terzi sui raccordi di cui all'articolo 2.

Art. 7

1. E' abrogata qualsiasi disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di l'aria osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1968
SARAGAT
LEONE - SCALFARO - ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA