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Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. l'articolo 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e' modificato come segue:
"Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondita', partendo dal ciglio piu' esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada e' in trincea, oppure dal piede della scarpa, se la strada e' in rilevato.
Una tale distanza non potra' mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1968
SARAGAT
LEONE - SCALFARO - RESTIVO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA