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Modifica all'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturita' ed abilitazione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturita', ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
In caso di smarrimento, e purche' l'interessato o, se questi e' minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturita' sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.
Con le stesse modalita' sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.
I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".

Art. 2

1. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

Art. 3

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verra' emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1969
SARAGAT
RUMOR - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA