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Comando, per un triennio, presso la commissione vinciana, di un esperto in lettura e trascrizioni dei testi vinciani, dipendente del Ministero della pubblica istruzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Per assicurare la piu' sollecita ripresa e il compimento della pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a disporre il comando, per un triennio, presso la commissione nazionale ricostituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, di un esperto in lettura e trascrizioni dei testi vinciani, dipendente del Ministero della pubblica istruzione.

2. L'assegnazione del comando viene effettuata su motivato parere della predetta commissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1969
SARAGAT
RUMOR - SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA