Proroga del termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonche' l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1969
SARAGAT
RUMOR - MANCINI - RESTIVO - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA