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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969

Testo vigente

Art. 104

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, in applicazione dell'articolo 45, lettere dd), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 105

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1).

Art. 116

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 118

1. La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1969, in lire 30.000.000.

Art. 120

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 121

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 122

1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 123

1. L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 8.440.000.000.

Art. 124

1. Lo stanziamento di lire 15.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1969, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Art. 125

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

Art. 126

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969 con le tabelle allegate.

Art. 127

1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1969 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

2. Detti buoni poliennali - il cui ammontare non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima - possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1 aprile 1969 e 1 gennaio 1970 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili; le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n.

3. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

4. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 128

1. Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1968-69 e 1969-70, restano stabilite, per l'anno finanziario 1969, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 129

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1969, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 130

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.

Art. 131

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 132

1. I residui risultanti al 1 gennaio 1969 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

programmazione economica)

Art. 33

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 34

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).