Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale
Testo vigente
Titolo I. Contributi per lavori navali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Contributo per nuove costruzioni navali
1. Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio 1967-1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti riferiti al costo di produzione.
2. Il contributo, per ciascuna costruzione, non puo' essere inferiore, in nessun caso, al 10 percento del costo suddetto.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il contributo relativo alla nave completa e' calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge.
4. Per il calcolo del contributo si applica la percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal cantiere.
5. L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di concessione non puo' essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il contributo stesso e' calcolato.
Art. 2 Massimali di costi per alcuni tipi di classi di navi
1. Tenuto conto della finalita' di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi, per i tipi e classi di navi indicati nelle tabelle n. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater allegate alla presente legge il contributo di cui all'articolo 1 non potra' essere commisurato a costi di costruzione maggiori di quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle stesse.
2. Le tabelle di cui al precedente comma potranno essere modificate o integrate in modo da adeguarle alle variazioni dei costi. Le modificazioni e integrazioni delle tabelle sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 3 Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale o usati
1. Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, il contributo di cui all'articolo 1 e' ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.
2. Tale detrazione e' ridotta dell'1 per cento del valore stesso per ciascun anno a decorrere dal 1 gennaio 1968.
3. Qualora i prodotti di cui al primo comma siano incorporati in apparati motori di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso, il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3.
4. Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762, e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.
5. In ogni caso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.
Art. 4 Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali
1. Le domande di concessione del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate al Ministero della marina mercantile.
2. Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo presuntivo e la data prevista di inizio dei lavori di costruzione.
3. Nelle domande i cantieri devono altresi' dichiarare se la costruzione venga eseguita per conto proprio o di diverso soggetto, indicando in quest'ultimo caso il nominativo corrispondente.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Ministero della marina mercantile comunichera' al cantiere se sussistano i requisiti per la concessione del contributo, subordinando, in ogni caso, la emissione del provvedimento di concessione alla disponibilita' degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
5. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.
6. All'inizio di ogni anno, il Ministro per la marina mercantile, puo' stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, criteri preferenziali per l'ammissione delle nuove domande al contributo di cui all'articolo 1.
Art. 5 Inizio e ultimazione dei lavori
1. I lavori di costruzione delle navi dichiarati in proprio dai cantieri debbono essere perentoriamente iniziati entro 4 mesi dalla data di presentazione delle domande.
2. Nel caso invece di navi da costruirsi per conto altrui i lavori di costruzione devono essere iniziati non oltre i seguenti termini a decorrere dalla data in cui e' stata ricevuta dal cantiere la comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo precedente:
a) entro sei mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 7 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 9 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
3. Le costruzioni devono essere ultimate nei seguenti termini decorrenti dalla data di inizio dei lavori:
a) entro 28 mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;
b) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;
c) entro 40 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.
4. I termini suindicati, sia per l'inizio che per l'ultimazione delle costruzioni, possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere.
5. Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo.
Art. 6 Contratto di commessa
1. Qualora il cantiere abbia dichiarato che la costruzione viene eseguita su commessa dovra' presentare al Ministero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al quarto comma del precedente articolo 4, copia autentica del contratto debitamente registrato, dal quale risulti la commessa della nave.
2. In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.
Art. 7 Classificazione delle navi
1. Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.
2. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocita' non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.
3. Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena gia' sottoposti alle prove stesse.
4. L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.
Art. 8 Liquidazione dei contributi per nuove costruzioni navali
1. Sul contributo previsto dall'articolo 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.
2. A lavori ultimati il Ministro per la marina mercantile determina per ciascuna costruzione il costo da ritenere ammissibile e procede alla liquidazione del contributo spettante applicando la percentuale indicata nella tabella n. 1 corrispondente all'anno nel quale i lavori sono stati effettivamente iniziati. A tale scopo il Ministero della marina mercantile controlla i dati e gli elementi costitutivi del costo forniti dal cantiere e puo' anche procedere attraverso accertamenti diretti.
3. Qualora il contributo, risultante dalla suddetta determinazione, sia inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 1, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione.
Art. 9 Contributo per trasformazioni di navi mercantili a scafo metallico
1. Per la trasformazione di navi mercantili a scafo metallico puo' essere concesso all'assuntore dei lavori un contributo nei limiti e con i criteri indicati negli articoli 1 e 3 riferito al costo complessivo della trasformazione.
2. Per trasformazione si intende cambiamento del tipo della nave, o del tipo dell'apparato motore, taglio e variazione della lunghezza dello scafo e ogni altro lavoro che comporti un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave.
3. Il contributo di cui al primo comma non e' cumulabile con quelli previsti dagli articoli 10 e 11, ed e' liquidato, a lavori ultimati, in conformita' di quanto stabilito dall'articolo 8.
4. Per la concessione del contributo l'assuntore della trasformazione deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile indicando le caratteristiche della nave, la descrizione e il costo complessivo dei lavori.
Art. 10 Installazione di nuovi apparati motori di propulsione
1. Fuori dal caso previsto dall'articolo 9 per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro puo' essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 3.
2. Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove l'installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, e' corrisposto al proprietario della nave.
3. Qualora nell'apparato motore di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, al contributo e' apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore.
4. Il contributo non puo' essere concesso per gli apparati motori di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza compresa tra 251 e 500 cavalli asse e nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 3.
Art. 11 Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 9 e 10 per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.
2. Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati e' inferiore a 10.000 chilogrammi.