Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969
Testo vigente
Art. 47
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Art. 48
1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'assegnazione straordinaria di lire 15 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Art. 49
1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.
Art. 50
1. Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.
Art. 51
1. La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 52
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1).
2. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Art. 53
1. I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1969, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Art. 54
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
2. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Art. 55
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
2. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
3. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.
Art. 82
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Art. 83
1. Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, le seguenti spese:
1) lire 140.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
2) lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
3) per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
4) lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
5) lire 92.081.270.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar;
6) sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture;
7) lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea;
8) per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per lo incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto e trasformazione di unita' navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di vestiario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo;
9) materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.
Art. 84
1. Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 85
1. Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, della somma di complessive lire 92.081.270.000 autorizzata con l'articolo 83 della presente legge.
Art. 86
1. Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dello articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1969, come segue:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000.000
Art. 87
1. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1969, come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.500 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34.900
b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 36.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13.300
Art. 88
1. Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Art. 89
1. Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 280 unita'.
Art. 90
1. Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:
1) sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 70 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 100
Art. 91
1. Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 100 unita'.
Art. 92
1. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 545 Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 55 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 550 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.790
Art. 93
1. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1969, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
1) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.000