Estensione della competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, istituita con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088, e' estesa a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA