Soppressione del collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia, istituito con regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e' soppresso.
2. Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.
Art. 2
1. Il residuo della gestione di liquidazione, previa attribuzione al demanio dello Stato dei cespiti immobiliari di proprieta' del collegio "Caracciolo" e retrocessione all'erario del contributo erogato a norma dell'articolo 9 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, per gli esercizi 1964-65 e successivi, e' devoluto all'istituto "Andrea Doria", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948 n. 989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1969
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA