Concessione di un contributo straordinario di lire 13 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilita' per l'anno 1968.
2. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1969
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA