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Soppressione dell'ente "Ufficio di affrancazione" di Scarlino e devoluzione del patrimonio al locale ente comunale di assistenza e patronato scolastico dello stesso comune

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'ente "Ufficio di affrancazione", con sede in Scarlino, istituito con sovrana risoluzione del 23 agosto 1854 e trasformato in deputazione elettiva per effetto del regolamento del 5 novembre 1860, e' soppresso.

2. Il patrimonio dell'ente predetto e' devoluto in parti di uguale valore all'ente comunale di assistenza di Scarlino e al patronato scolastico dello stesso comune.

3. Il prefetto di Grosseto e' incaricato della devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - SULLO - COLOMBO - GAVA - REALE - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GAVA