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Concessione di un contributo annuo a favore degli istituti per lo studio e la cura del cancro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per lo studio di problemi attinenti alla ricerca biologica e clinica, nonche' per altri problemi connessi alla oncologia, il Ministero della sanita' si avvale dell'Istituto per lo studio e la cura dei tumori Regina Elena facente parte degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro di Milano e dell'Istituto fondazione senatore Pascale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli, riconosciuti a tutti gli effetti quali istituti a carattere tecnico-scientifico.

Art. 2

1. Il coordinamento tecnico-scientifico dell'attivita' di ricerca e di studio dei tre istituti di cui all'articolo precedente verra' stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, con provvedimenti da adottarsi, in seguito ad intese fra gli istituti stessi, con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione, sentito il parere dei comitati tecnico-consultivi. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla approvazione del Ministro per la sanita'.

2. Gli istituti che fossero privi dei comitati tecnico-consultivi di cui al precedente comma sono tenuti a costituirli entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. A partire dall'anno finanziario 1969 a ciascuno degli Istituti di cui all'articolo 1 e' concesso un contributo annuo di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', per provvedere esclusivamente al potenziamento dell'attivita' di ricerca che gli istituti suddetti sono tenuti a svolgere.

Art. 4

1. All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede:

  1. a) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

  2. b) quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita';

  3. c) quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1969
SARAGAT
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