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Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale e' stata istituita una imposta erariale sul gas metano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:
"Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e' esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione e' soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo.
I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonche' i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - REALE - TANASSI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA