Aumento da 3 a 6 milioni del contributo annuo a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo di lire 3.000.000, disposto con legge 29 dicembre 1956, n. 1535, a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, e' elevato a lire 6.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1968.
Art. 2
1. All'onere annuo di lire 3.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1969
SARAGAT
RUMOR - NENNI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA