Modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarate di pubblica utilita' e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e portuale di Padova, sita ad est della citta' e di cui alla annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verra' depositata nell'archivio di Stato, nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.
Il programma delle opere di cui al precedente comma, deliberato dalla assemblea del consorzio di cui al successivo articolo 2 e approvato dal prefetto, dovra' essere attuato entro il 1985".
E' abrogato l'articolo unico della legge 12 agosto 1962, n. 1337.
Art. 2
1. Gli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dal seguente:
"Al fine dell'ordinata attuazione del programma di cui all'articolo 1, l'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, approvato con decreto del prefetto di Padova 11 dicembre 1956, n. 45999, delibera gli elenchi degli immobili compresi entro i confini della zona industriale e portuale di cui all'articolo 1 della presente legge e dei quali e' prevista l'espropriazione nel biennio successivo.
Sulla base di tale delibera, resa esecutiva dal prefetto, il consorzio di cui al precedente comma richiede l'occupazione di urgenza e l'espropriazione degli immobili compresi nell'elenco oggetto della delibera stessa".
Art. 3
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:
"L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale.
L'indennita' va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari".
2. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, e' sostituito dal seguente:
"A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennita' di espropriazione, in relazione alla difficolta' di trasferire e ricostituire l'azienda".
Art. 4
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, e' sostituito dal seguente:
"Il consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede alla assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un soprapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dello ente con deliberazione da approvarsi dal prefetto".
Art. 5
1. Le delegazioni della provincia e del comune di Padova in seno all'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, sono costituite da cinque membri eletti rispettivamente dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, con voto limitato a tre. In ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - NATALI - MAGRI'
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Parte di provvedimento in formato grafico