Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati e invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi e' concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
Agli effetti del presente articolo l'incapacita' lavorativa e' quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, anche di natura non esclusivamente psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento e coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento gia' goduto.
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.
La concessione dell'assegno e' autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'associazione stessa.
Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno 30 giorni dalla notifica".
Art. 2
1. In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili, dal primo del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'I.N.P.S. da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale si comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che sospendono dalla stessa data la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso di quanto anticipato dagli E.C.A. agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al precedente comma.
Art. 3
1. Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore ai 65 anni, che abbiano presentato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, domanda intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, ma non siano stati ancora sottoposti agli accertamenti sanitari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. A tale fine gli organi competenti trasmettono le domande degli interessati all'istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Per i mutilati ed invalidi civili di eta' superiore ai 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una riduzione della capacita' lavorativa,di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica provvedono alla concessione dell'assegno mensile nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 con la decorrenza prevista dall'articolo 1 della presente legge.
4. Dei provvedimenti concessivi e' data comunicazione, a cura delle prefetture, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche agli effetti del rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, che decorre dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 4
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:
2. L'ultimo periodo del quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa,di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio".
3. Al penultimo comma le parole:
"una invalidita' permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacita' lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi".
Art. 5
1. All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:
2. Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilita' lavorativa" sono sostituite dalle parole: "riduzione della capacita' lavorativa, di natura non esclusivamente psichica, nella misura superiore ai due terzi".
All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole:
"salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".
Art. 6
1. Le somme occorrenti per far fronte all'onere dipendente dalla concessione dell'assegno mensile di assistenza, valutato in lire 9.800 milioni, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969.
Art. 7
1. Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili previste agli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le seguenti somme, cosi' ripartite:
1) Ministero della sanita':
a) per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'articolo 1 della legge n. 625.............. L. 3.850.000.000 b) per il funzionamento delle commissioni sa- nitarie e per gli esami e ricerche clinico-dia- gnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 625................................... " 850.000.000 2) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1) per l'orientamento e la formazione professio-
2) nale di cui all'articolo 3 della legge n. 625,
3) ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e
4) al rinnovo delle particolari attrezzature di-
5) dattiche necessarie nonche all'istituzione di
6) centri speciali di rieducazione e di appositi
7) centri sperimentali, quale contributo devoluto
8) alla speciale gestione gia istituita in seno al
Fondo per l'addestramento professionale dei la-9) voratori, di cui all'articolo 62 della legge 29
10) aprile 1949, n. 264............................ L. 300.000.000
Il Ministero della sanita' nei limiti di spesa previsti dal precedente comma primo, lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facolta' di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi.
Ha facolta', altresi', di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito e progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finaziario 1969, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - RIPAMONTI - DONAT-CATTIN - COLOMBO - CARON
Visto, il Guardasigilli: GAVA