Adesione al protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 15 maggio 1967 e sua esecuzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente, della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 adottato a Washington il 15 maggio 1967.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 4 del Protocollo stesso.
Art. 3
1. All'onere di lire 500.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far Fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - MORO - BOSCO - COLOMBO - SEDATI - MAGRI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GAVA