Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue.
2. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212.
Art. 2
1. Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia e' concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:
1) per il grado di cavaliere, lire 210.000;
2) per il grado di ufficiale, lire 240.000;
3) per il grado di commendatore, lire 270.000;
4) per il grado di grand'ufficiale, lire 300.000;
5) per il grado di cavaliere di gran croce, lire 330.000.
2. La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 4
1. Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Art. 5
1. L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - GUI - CARON - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA