Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pieta' di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e' modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA