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Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di eta' se il mantenimento in servizio e' previsto fino a settanta anni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA