Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1968 al 15 settembre 1969.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - MORO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA