Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' prorogata al 31 dicembre 1971 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO - COLOMBO
- CARON
Visto, il Guardasigilli: GAVA