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Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, numero 1034, e' autorizzata a partire dall'esercizio finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2

1. Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e' riconosciuto un emolumento quale indennita' di carica, il cui importo sara' stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria.

2. Tale indennita' e' riconosciuta con decorrenza dal 1 gennaio 1969.

Art. 3

1. All'onere di 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1969
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA