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Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sulla entrata relativa agli oli vegetali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO - SEDATI - MAGRI
Visto, il Guardasigilli: GAVA