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Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000.
Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonche' quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, e' disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.
A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.
L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.
Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.
Quando sorga dubbio sulla regolarita' della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o piu' bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca, presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.
Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente".

Art. 2

1. Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, puo' incaricare della riscossione della vincita il ricevitore, il quale curera' l'incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.

2. A tal fine il ricevitore ritira la bolletta vincente e rilascia al vincitore ricevuta staccata da apposito modello a ricalco, composta da una figlia, da una copia e da una matrice.

3. Il ricevitore, sotto la sua personale responsabilita', deve controllare la corrispondenza della bolletta vincente col copiagiuochi e deve apporre sulla ricevuta la seguente annotazione:
"Visto regolare al confronto col copiagiuochi".

4. Il ricevitore e' responsabile dell'esattezza della compilazione del copiagiuochi.

5. Le bollette vincenti, riguardanti anche vincitori diversi, ma relative alla stessa estrazione, con la copia della ricevuta, debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione ed elencate su appositi modelli a ricalco in quadruplice esemplare, uno dei quali rimane nella ricevitoria. Le spedizioni, in piego assicurato, sono fatte settimanalmente all'intendenza di finanza sede di archivio. Per le bollette vincenti, presentate nel penultimo o ultimo giorno della prescrizione, il piego deve essere trasmesso all'intendenza di finanza il giorno stesso della presentazione o al massimo il giorno immediatamente successivo.

6. Previo accertamento dell'esattezza della liquidazione delle vincite fatta dal ricevitore, l'intendenza di finanza dispone a favore di quest'ultimo il pagamento delle vincite stesse con ordine di pagamento cumulativo speciale sulla sezione di tesoreria provinciale, disposto sullo stesso modello con cui il ricevitore ha trasmesso le bollette vincenti. Un esemplare di tale modello, che costituisce l'ordinativo di pagamento, viene trasmesso alla sezione di tesoreria provinciale. All'atto del pagamento il ricevitore quietanza il titolo a discarico della amministrazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 45 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

7. L'intendenza di finanza conserva il quarto esemplare corredato delle copie delle ricevute.

8. Dopo l'emissione dell'ordine di pagamento, la commissione di archivio con l'ausilio se occorra, delle commissioni sussidiarie, procede al confronto delle bollette di ogni modello con le rispettive matrici nei modi stabiliti.

9. Qualora sia rilevata discordanza tra la bolletta e la matrice, tale che dia luogo all'inesistenza o alla riduzione della vincita, l'importo della vincita non dovuta e addebitato al ricevitore che ha rilasciato la ricevuta.

10. Un esemplare del modello con il quale e' stato disposto il pagamento delle vincite, con le rispettive bollette verificate, e' inviato alla Corte dei conti.

11. La riscossione delle vincite e' fatta presso la ricevitoria dai singoli aventi diritto i quali debbono produrre le ricevute in loro possesso, che, debitamente confrontate con le rispettive matrici, sono ritirate dal ricevitore e allegate all'esemplare del modello con il quale le bollette vincenti sono state inoltrate all'intendenza di finanza.

12. Il vincitore deve ritirare l'importo della vincita nel termine di quattro mesi dall'estrazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il ricevitore ha l'obbligo di consegnare all'intendenza di finanza il modello sopra indicato corredato delle ricevute ritirate ai vincitori.

13. L'importo delle vincite eventualmente non richieste dagli aventi diritto nel termine prescritto sara' versato a cura del ricevitore nel capitolo delle entrate eventuali del bilancio dello Stato riguardante la Direzione generale per le entrate speciali.

14. Nessun compenso e' dovuto dal vincitore al ricevitore per la riscossione della vincita per suo conto presso le sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 3

1. Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente, giusta l'obbligo previsto dall'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e dall'articolo 238 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, puo' chiedere all'intendenza di finanza sede estrazionale di trattenere in tutto o in parte la differenza fra le somme riscosse e quelle pagate. La richiesta deve essere documentata con lo spoglio delle vincite di cui all'articolo 37 del regolamento.

2. Il conto di cui all'articolo 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura:
"Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata". A questo fine il ricevitore compila un'apposita richiesta, da allegare al conto, in cui, sulla base dello spoglio delle vincite, viene data dimostrazione del totale delle vincite fino a lire 100.000 verificatesi nella ricevitoria, di quelle gia' pagate e di quelle rimaste da pagare.

3. La richiesta e' immediatamente sottoposta al visto dell'intendenza di finanza la quale, ove non la riconosca fondata, ordina al ricevitore di effettuare subito il versamento della somma trattenuta.

4. Il ricevitore, il martedi successivo, deve rendere conto, separatamente, delle vincite pagate con le somme trattenute, con le stesse modalita' relative alle vincite normalmente pagate con i fondi delle riscossioni della settimana.

5. Il movimento di dare e avere del ricevitore deve risultare da apposite annotazioni sul conto, di cui allo articolo 238 del regolamento. L'eventuale eccedenza tra le somme trattenute e le vincite pagate deve essere versata nei modi consueti.

6. Presentandosene la necessita', il ricevitore puo' rinnovare la richiesta di trattenimento di somme da versare nei confronti delle riscossioni della settimana immediatamente precedente, osservata la procedura prevista nel presente articolo.

7. Le vincite pagate sono verificate nei modi consueti.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA