Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - e' ulteriormente aumentato di lire 100 miliardi, mediante conferimenti, da parte dello Stato, di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.
Art. 2
1. Per far fronte agli oneri recati dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.
2. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.
3. L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1969, maggiorati degli interessi di preammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1970.
4. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1970 al 1972 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.
5. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1970 si fara' fronte con riduzione dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1972, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MALFATTI - CARON - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA