Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, e' elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA