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Modifiche al regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, e' soppresso.

2. Le disponibilita' residue verranno versate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.

Art. 2

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e' autorizzato a concorrere con la somma di lire 1.562.500.000 allo aumento per lire 2.500.000.000 del capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI).

Art. 3

1. Per il versamento dei primi quattro decimi del conferimento di cui al precedente articolo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1970 lo stanziamento di lire 640.625.000, comprensivo della spesa di lire 15.625.000 per imposta cedolare di acconto sulle 312.500 azioni spettanti allo Stato, in relazione al previsto aumento gratuito di capitale dell'importo di 500 milioni di lire.

2. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota dell'entrata costituita dal versamento delle disponibilita' residue derivanti dalla soppressione del Fondo mutui di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4

1. La S.p.A. Azienda tabacchi italiani (ATI) continua a svolgere, in Italia ed all'estero, ogni attivita' relativa alla produzione, alla lavorazione ed al commercio del tabacco, del sale, del chinino, del te' e della carta.

2. E' consentito, previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, lo svolgimento di attivita' anche in altri settori, purche' collegati da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta' con quelli fondamentali sopracitati ovvero con attivita' del Monopolio di Stato.

3. L'ATI puo', altresi', partecipare, sempre previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, a societa' italiane e straniere operanti nei settori di cui ai due precedenti commi.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1970
SARAGAT
RUMOR - MALFATTI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA