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Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, e ai relativi annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954 e ai relativi annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVI della convenzione come emendato a Londra l'11 aprile 1962.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'accettazione degli emendamenti di cui al precedente articolo 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1345 e 5672 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi; all'onere relativo al funzionamento della commissione permanente interministeriale, istituita presso il Ministero della marina mercantile, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n.

2. 1067 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1969 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - MORO - E. COLOMBO
- NATALI - MAGRI' - V.
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA