Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo, nonche' all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.
2. Ad integrazione del fondo suddetto sono altresi' conferite all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.
Art. 2
1. I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.
2. Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1 milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.
3. Il tasso da porre a carico dei prestatari non puo' essere superiore al tasso ufficiale di sconto.
4. Le cambiali rilasciate per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed ai commi primo e secondo del presente articolo, sono soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, quale che sia il loro importo e la loro scadenza.
5. Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.
Art. 3
1. Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonche' alle modalita' di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1970, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GAVA