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Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, e' prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potra' superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualita'.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1970
SARAGAT.
RUMOR - COLOMBO V. - COLOMBO E.
Visto, il Guardasigilli: GAVA