Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai presidenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza media viene corrisposto, in aggiunta alla eventuale indennita' di missione, un compenso giornaliero di L. 5000. A coloro i quali siano chiamati a presiedere due commissioni di esami il compenso suddetto viene corrisposto una sola volta.
2. Ai componenti le commissioni viene corrisposto il compenso giornaliero di L. 1200.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dall'anno scolastico 1968-1969.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi fondi iscritti al capitolo n. 1766 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1970
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: GAVA