Nuova misura dell'aliquota massima d'imposta per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La misura massima dell'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale e industriale, comprese le attivita' agricole soggette a imposta di ricchezza mobile, prevista dall'articolo 52, lettera c), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' stabilita in lire 2,50 per cento per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine per il biennio 1970-71.
2. Per gli anni successivi al detto biennio l'imposta sara' applicata nella misura massima del 2 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - MAGRI - BOSCO - SEDATI
Visto, il Guardasigilli: GAVA