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Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia e sua costituzione in comune autonomo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La frazione di Ardea e' distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

Art. 2

1. La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea verra' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno. Del comune di Ardea faranno parte le borgate di Pian di Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

Art. 3

1. Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

Art. 4

1. Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

2. Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE