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Autorizzazione di spesa per lo studio e l'accertamento delle cause dei dissesti manifestatisi nel Palazzo di giustizia di Roma e per l'accertamento delle condizioni di stabilita' del ponte Umberto, antistante al Palazzo di giustizia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da stanziarsi in apposito capitolo di bilancio del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1969, per lo studio e l'accertamento delle cause dei dissesti, manifestatisi nel Palazzo di giustizia di Roma, e per lo studio dei rimedi atti al consolidamento dell'edificio, nonche' per gli accertamenti delle condizioni di stabilita' del ponte Umberto, antistante il Palazzo di giustizia.

Art. 2

1. Gli studi e gli accertamenti di cui al precedente articolo 1 sono demandati ad una apposita commissione, da istituirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro.

2. Tale commissione puo' provvedere ad effettuare e far effettuare indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo 1.

3. Per i fini di cui al precedente comma possono essere stipulate convenzioni con enti o professionisti.

4. Per i compiti e le attivita' di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo, l'Amministrazione dei lavori pubblici puo' provvedere anche a trattativa privata o in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti norme.

Art. 3

1. Per il pagamento dei compensi e rimborsi ai membri della predetta commissione, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede con i fondi di cui al precedente articolo 1.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - LAURICELLA - REALE - PRETI - COLOMBO
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