Modifica dell'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole "medicina, chimica e farmacia e agraria", sono sostituite con le parole "medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria".
2. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE