Riapertura e proroga del termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
2. Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare - Ministero della difesa -, istituita con la legge 28 marzo 1968, numero 341.
Art. 2
1. Sono considerate inoltrate nel termine legale le domande per il riconoscimento della qualifica e le proposte per le decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, formulate entro il 30 giugno 1948 che, sulla base degli elementi in possesso dell'ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani, risultino regolarmente acquisite agli atti dell'ufficio stesso prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE