Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e' cosi' modificato:
"Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.
La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni".
Art. 2
1. Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE