Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia e' assegnato al comune stesso un contributo straordinario di lire 600 milioni.
Art. 2
1. La somma di lire 600 milioni di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - LAURICELLA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE