Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B.
Art. 3
1. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo n. 2814 - Interessi e spese sui mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle norme in materia di sicurezza sociale (legge 30 aprile 1969, n. 153) - del Ministero del tesoro.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE