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Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, o nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo; ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405; nonche' i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli ordinari transitori ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, sono inquadrati, a domanda, nelle sedi ove prestano servizio, nei ruoli relativi alle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468.

2. Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi della anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468, secondo il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa.

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvedera' con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 1841, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2012 del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE