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Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Licei, con sede in Roma, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 581, in misura di lire 500.000.000, con effetto dall'anno 1969 viene elevato a lire 750.000.000.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede nell'anno 1969 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

2. Alla spesa a carico dell'anno 1970 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del detto anno.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI COLOMBO
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