Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, recante provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea, comprendono il complesso delle infrastrutture, installazioni ed edifici adibiti ad uffici nei quali si svolgono attivita' direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di aviolinee.
2. Alla determinazione degli uffici di cui al comma precedente sara' provveduto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1970
SARAGAT
RUMOR - VIGLIANESI - PRETI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE