Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
Art. 2
1. All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - MORO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE